Associazione Amici di Laviano
Sede Legale: Via N. Corcia (Villaggio Antistress) - 84020 Laviano (Sa)
Sede Operativa Napoli: Via Carlo di Tocco, 18/B - 80143 Napoli (Na)
Sede Operativa Laviano: Piazza Sandro Pertini - 84020 Laviano (Sa)
Tel. 0828915465 - Fax 0898422228 - Cell. (h24) 3332886212
E-Mail: info@amicidilaviano.it - Posta Certificata: circoloassociativoamicidilaviano@pcert.postecert.it
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STATUTO
della
ASSOCIAZIONE AMICI DI LAVIANO

1) è costituita una Associazione denominata "Associazione Amici di Laviano".

SEDE

2) l’Associazione ha sede in Laviano (SA) alla Via Nicola Corcia nel’insediamento provvisorio.

OGGETTO E SCOPO

3) lo scopo che l’Associazione Amici di Laviano intende perseguire è quello della elevazione morale e fisica dell’uomo, nonché la realizzazione di molteplici espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo ottenibili con il coinvolgimento degli associati i quali presteranno la loro opera personale e spontanea e senza nessuno scopo di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà civile tramite le varie iniziative operative ed organizzativi che l’associazione andrà a costituire e a promuovere nel tempo. L’Associazione Amici di Laviano svilupperà iniziative a carattere sociale nei settori caratterizzanti la società civile quali:

- Azioni di volontariato
- Sport
- Attività motorie in genere
- Formazione professionale
- Protezione civile
- Associazionismo
- Turismo
- Umanesimo
- Ricreazione
- Agriturismo
- Attività sociali ed individuali in genere.

L’Associazione Amici di Laviano, inoltre, si pone l’obiettivo di valorizzare il paese di Laviano ed in particolare l’insediamento provvisorio, mediante iniziative tese alla conservazione in buono stato dei prefabbricati installati collaborando con Enti Locali ed Istituzionali presenti sul territorio.

L’Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché allestire locali adeguati allo scopo.

L’Associazione Amici di Laviano non può svolgere attività diverse da quelle indicate all’interno di questo articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per nature a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

SOCI

4) l’Associazione è costituita da Soci Fondatori e soci ordinari.

5) sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della associazione stessa.

6) l’ammissione dei soci ordinari avviene per domanda dell’interessato che deve essere approvata dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva ed è a tempo indeterminato.

7) chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla associazione stessa; tale recesso ha efficacia all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica di volontà di recesso. La comunicazione della recessione dovrà essere inviata al presidente della Associazione con Raccomandata A.R.

8) la qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per radiazione, per morosità del pagamento delle quote sociali.

9) i provvedimenti relativi sono presi dal Consiglio Direttivo, che, inoltre, recepisce e rende esecutivi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei soci.

10) l’adesione alla Associazione comporta per l’associato di maggiore età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Associazione.

ORGANI

11) sono organi della associazione:

- l’assemblea degli aderenti alla associazione del consiglio direttivo
- il presidente del consiglio direttivo
- il vicepresidente del congiglio direttivo
- il collegio dei revisori dei conti
- il cassiere
- il segretario amministrativo
- il tesoriere.

ASSEMBLEA

12) l’Assemblea è composta di tutti gli aderenti alla Associazione, essa si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Giugno). L’Assemblea inoltre: provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, secondo criteri di eleggibilità libera degli stessi con il principio del voto singolo di cui al’articolo 2532 secondo comma del Codice Civile; delinea gli indirizzi generali del’attività del’Associazione; delibera sulle modifiche al presente Statuto; approva gli eventuali regolamenti che possano disciplinare le attività della Associazione; delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché di fondi, di riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal prefsente Statuto; delibera sullo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti alla Associazione.

La convocazione della Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio del Comune di Laviano), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un numero limitato di associati. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un Consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

b) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo, può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri.

c) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefax, in modo chi i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente, del’adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale a rigetto.

d) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto.

IL PRESIDENTE

a) al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo.

b) Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive.

c) Emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione fatto salva quella che richiede un impegno economico per la quale sarà sempre necessaria la firma abbinata e congiunta del Segretario Amministrativo, in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

d) Il Presidente convoca e presiede l’assemblea del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuova la riforma ove se ne presenti la necessità.

e) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

IL VICE PRESIDENTE

a) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’adempimento del Presidente.

b) Almeno il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere maggiorenni.

c) Il Collegio dei revisori dei Conti composto da tre membri, vigila sula corretta gestione amministrativa dell’Associazione, riferendone annualmente all’Assemblea.

PATRIMONIO ED ENTRATE

a) L’Associazione è amministrativamente autonoma ed il suo patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo da elargizione o contributi da parte di Enti pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

b) Il Fondo di Dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, e, quindi, attualmente nella complessiva misura di lire diecimila versati in denaro contante dai Fondatori stessi.

c) Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate: versamenti effettuati dai Soci Fondatori iniziali; quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione, dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

d) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione dell’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione medesima, si intende prorogato l’importo in vigore l’anno precedente in mancanza di apposita deliberazione. La quota associativa è intrasmissibile fatta eccezione dei trasferimenti mortis causa e non vi è rivalutabilità della stessa.

e) L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di ulteriore esborso rispetto al versamento originario, se previsto. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il minimo come sopra denominato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione.

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione (libro Soci).

SCIOGLIMENTO

L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla L.R. 9/93 e così come prevista dall’art. 5 comma 4, della Legge 266/91. 

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

a) gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

b) senza ritardo, e comunque non oltre il 30 Giugno di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e per l’approvazione di quello consuntivo e del rendiconto semestrale delle entrate e delle uscite presentate dal Presidente e dal Segretario Amministrativo ai Revisori dei Conti.

AVANZI DI GESTIONE

a) Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge a favore di altre organizzazione non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

b) L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle a loro direttamente connesse.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà dimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contenenti. In mancanza di accordo alla nomina del’arbitro sarà interessato il Presidente del Tribunale di Salerno.

LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare tutto quanto non previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro v del già Citato Codice Civile.
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